26/05/2022
Decreto aiuti, indennità una tantum 200 euro:
Il beneficio in oggetto coinvolgerà i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di disoccupazione e Rdc, i lavoratori domestici e gli autonomi:
1. Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti verrà erogato in busta paga, senza presentare domanda, una indennità pari a 200€, a patto che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero dei contributi previdenziali dello 0.8%, riservato a chi ha una retribuzione imponibile, non superiore a 2,692 euro mensili (maggiorata del rateo di tredicesima).
Il bonus verrà erogato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
In aggiunta a quanto sopra esposto, il lavoratore dovrà dichiarare al proprio datore di lavoro di non ricevere lo stesso bonus ad altro titolo.
2. Pensionati
Allo stesso modo, ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, i quali per l’anno 2021 abbiano un reddito personale IRPEF complessivo non superiore a 35,000 euro, l’INPS corrisponderà il bonus d’ufficio con la mensilità di luglio 2022. A tal proposito, ai fini del computo del reddito sono esclusi il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Anche per coloro che risultano titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individuerà l’ente incaricato di erogare l’indennità.
3. Disoccupati
L’indennità spetta parimenti in automatico ai disoccupati che hanno percepito nel mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL e ai disoccupati agricoli che hanno fruito della disoccupazione agricola nel 2022 (competenza 2021) di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949 .
4. Lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
L’INPS eroga la stessa indennità, previa domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono
attivi alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione Separata.
Tali soggetti non devono essere titolari dello stesso trattamento erogato ad altro titolo e non
essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche per questa categoria, l’indennità è
corrisposta a coloro che hanno un reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a 35,000
euro per l’anno 2021.
5. Altre categorie
Inoltre il bonus spetta d’ufficio a:
a) lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a
9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) e dall'articolo 42 del decretolegge
25 maggio 2021 n.73 (Decreto Sostegni-bis); per l’elenco dei lavoratori inseriti in tali
casistiche si fa riferimento alle circolari EPAS n.32 e n.39 del 2021;
b) nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza. Si precisa che l’indennità non è corrisposta ai
nuclei dove è presente almeno un beneficiario delle suddette indennità.
Dovranno presentare invece apposita domanda le seguenti categorie di lavoratori:
c) lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per
almeno 50 giornate e che abbiano un reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a
35,000€ nel 2021;
d) lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno
50 contributi giornalieri versati e che abbiano un reddito derivante da suddetti rapporti non
superiore a 35,000€ nel 2021;
e) lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che
nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di
almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n.50/2022, alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, legge n.
335/1995;
f) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114
con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5,000 euro e titolari di
partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 50/2022 (18 maggio 2022);
g) lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n.50/2022 (18 maggio 2022).