14/05/2026
Il Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede specifici obblighi di pulizia e manutenzione del "fronte strada" (l'area confinante con la sede stradale), ponendo in capo ai proprietari di fondi o edifici limitrofi precisi doveri per garantire la sicurezza.
Ecco i dettagli principali:
Manutenzione delle ripe e dei terreni (Art. 31 CdS): I proprietari dei fondi laterali (sia a monte che a valle) hanno l'obbligo di mantenere le proprie aree in modo da impedire franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi, erbacce o altro materiale sulla sede stradale che possa creare pericolo o ingombro.
Obbligo di rimozione materiale: Se dal proprio fondo cade fango, terra, o detriti sulla carreggiata, il proprietario è responsabile e deve provvedere alla pulizia.
Gestione della vegetazione: La pulizia dei fossi e il taglio dell'erba che si estende dalle proprietà private verso la strada (e che ostacola la visibilità o il deflusso delle acque) spetta ai proprietari confinanti.
Marciapiedi e aree antistanti: Sebbene la pulizia di fondo delle strade pubbliche spetti all'ente proprietario (Comune), spesso i regolamenti comunali impongono ai proprietari frontisti (condomini, abitazioni singole) la rimozione di neve, ghiaccio, foglie o rifiuti dallo spazio di marciapiede antistante la propria abitazione o esercizio commerciale.
Sanzioni: La violazione dell'articolo 31 (manutenzione delle ripe) comporta una sanzione amministrativa da € 159,00 a € 641,00.